Sintesi

La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni non esclusivamente come beni strumentali.
Ciò con effetto dal 1° gennaio 2013.
Passa invece, sempre a partire dal 2013, dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Per completare il quadro, si segnala che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Tabelle ACI aggiornate al 2013 per il calcolo dei costi chilometrici di esercizio per autovetture, motocicli e ciclomotori, utili per il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente a cui è concesso il veicolo in uso promiscuo.

Deducibilità auto fino al 2012

Fino al periodo d’imposta 2012 è stato possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione secondo il seguente regime di deducibilità, stabilito dall’art. 164, comma 1, del Tuir ante modifiche:

  • la deduzione integrale (100%) delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per:
    • i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali, laddove, per “beni strumentali”, l’Amministrazione finanziaria intende quelli senza i quali l’attività non può essere esercitata;
    • i veicoli adibiti ad uso pubblico;
  • la deduzione parziale al 40% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli NON destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa, arte o professione. La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari:
    • in caso di acquisto o leasing, a:
      • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
      • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
      • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
    • in caso di locazione o noleggio:
      • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;
      • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
      • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.
  • la deduzione parziale all’80% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con il limite massimo di spesa su cui applicare tale percentuale pari a € 25.822,84 per le autovetture;
  • la deduzione parziale al 90% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Deducibilità auto dal 2013

La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l’art.164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità è passata dal 90% al 70%.
La percentuale resta, invece, all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Tuttavia, prima ancora dell’entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro.
Restano ferme, invece, le altre misure previste (80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico).
Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):

TIPO DI VEICOLO Deducibilità fino al 2012 Deducibilità dal 2013
VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come
beni strumentali
)
40%
Entro i seguenti limiti max. di spesa relativamente al costo di acquisto/acquisizione:

  • in caso di acquisto o leasing:
    • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per autovetture e autocaravan;
    • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
    • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
  • in caso di locazione o noleggio:
    • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per autovetture e autocaravan;
    • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
    • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.

20%

Entro gli stessi limiti max. di spesa previsti in passato
relativamente al costo di
acquisto/acquisizione
VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
(per la maggior parte del periodo d’imposta)
90% 70%
VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO
80%
Entro gli stessi limiti max di spesa di
€ 25.822,84 relativamente al
costo di acquisto/acquisizione
80%
Entro gli stessi limiti max. di spesa previsti in passato
relativamente al costo di
acquisto/acquisizione
VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME
BENI STRUMENTALI
100% 100%
VEICOLI ADIBITI
AD USO PUBBLICO
100% 100%

Irrilevanza ai fini della detraibilità dell’Iva

È bene precisare che le nuove regole di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e non anche la detraibilità dell’Iva, la quale resta ferma alle seguenti percentuali:

DETRAIBILITÀ IVA
VEICOLI UTILIZZATI NELL’ESERCIZIO DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE
VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI 100%
VEICOLI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 100%
Tutti gli altri casi 40%