…chiarire gli obblighi a carico delle imprese con un sito web aziendale
Gli obblighi di pubblicazione sul sito web dei dati aziendali di società e imprese individuali sono diversi a seconda del tipo di impresa o attività professionale svolta.
Società
L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks.
Dati da pubblicare:
- ragione sociale
- sede legale
- codice fiscale
- partita IVA
- posta elettronica certificata (PEC)
- ufficio del registro dove si è iscritti
- numero repertorio economico amministrativo (Rea)
- capitale in bilancio (società di capitali)
- l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento
- eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali)
- società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).
Partite IVA
L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.
E-Commerce
Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore (compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Sanzioni
Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie:
- per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio;
- per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.
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