Deducibilità auto dal 2013
|
La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l’art.164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità è passata dal 90% al 70%.
La percentuale resta, invece, all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Tuttavia, prima ancora dell’entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro.
Restano ferme, invece, le altre misure previste (80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico).
Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):
TIPO DI VEICOLO |
Deducibilità fino al 2012 |
Deducibilità dal 2013 |
VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come
beni strumentali) |
40%
Entro i seguenti limiti max. di spesa relativamente al costo di acquisto/acquisizione:
- in caso di acquisto o leasing:
- € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per autovetture e autocaravan;
- € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
- € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
- in caso di locazione o noleggio:
- € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per autovetture e autocaravan;
- € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
- € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.
|
20%
Entro gli stessi limiti max. di spesa previsti in passato
relativamente al costo di
acquisto/acquisizione |
VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
(per la maggior parte del periodo d’imposta) |
90% |
70% |
VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO |
80%
Entro gli stessi limiti max di spesa di
€ 25.822,84 relativamente al
costo di acquisto/acquisizione |
80%
Entro gli stessi limiti max. di spesa previsti in passato
relativamente al costo di
acquisto/acquisizione |
VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME
BENI STRUMENTALI |
100% |
100% |
VEICOLI ADIBITI
AD USO PUBBLICO |
100% |
100% |
|
|
Follow Us:
Facebook
Twitter
LinkedIn