Adempimenti del prestatore IT

La gestione dei conti lavorazione tra imprese residenti in diversi Stati comunitari prevede specifici adempimenti legati anche alla fase di restituzione delle merci lavorate.
Così, per esempio, in un rapporto commerciale Italia/Francia, al termine della lavorazione, il soggetto passivo francese (committente) riceverà la merce lavorata; il soggetto passivo italiano (prestatore) dovrà invece, inviare insieme alla merce:

  • CMR (non obbligatorio ma molto opportuno);
  • fattura per la lavorazione (non soggetta ad IVA art. 7-ter).

 

Il prestatore nazionale dovrà, quindi, effettuare le seguenti operazioni:

  • annotare il re-invio dei beni sul registro di carico e scarico (art. 50, c. 5, D.L. n. 331/ 1993);
  • fatturare la prestazione alla controparte UE (l’emissione della fattura, in base alle disposizioni in vigore dovrà avvenire al momento dell’ultimazione della lavorazione e non più al momento del pagamento del corrispettivo);
  • compilare il CMR per la restituzione dei beni;
  • compilare il Modello Intrastat ai fini statistici;
  • compilare il Modello Intrastat per il servizio reso.

Novità 2013

Regole di fatturazione
A partire dal 1º gennaio 2013 sono state apportate diverse modifiche:

  • la fattura deve sempre indicare alternativamente.
    • la partita IVA del cessionario/committente;
    • il codice fiscale, se il cliente è un soggetto nazionale che agisce come privato;
  • sono state standardizzate le espressioni che qualificano la mancata applicazione dell’IVA ed in particolare per le operazioni in analisi è necessario inserire la dicitura “Inversione contabile”;
  • le operazioni fatturate, anche se non sono soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale, concorrono a formare il volume d’affari del soggetto passivo ma non incidono sul calcolo del plafond.

Integrazione del committente UE

Il soggetto passivo francese sarà tenuto ad integrare la fattura per il servizio di lavorazione reso dal prestatore italiano con imponibile e IVA francese, similmente a quanto accadrebbe nel caso contrario.

Documento di trasporto: elementi obbligatori

CMR per il reinvio delle merci
L’emissione del CMR non è obbligatoria, ma di fatto lo diventa se si considera che l’unico documento (quasi) universalmente riconosciuto è proprio la lettera di vettura internazionale – CMR. Tale documento viene utilizzato nel trasporto su strada, sia per attestare che la merce è stata ricevuta dal trasportatore sia come istruzioni per il vettore; il CMR reca alla copia 4 la dicitura ‘‘ad uso amministrativo’’ ed è valido anche come prova per vincere la presunzione di cessione.

Inoltre, il CMR, se contiene i seguenti elementi:

  • quantità e descrizione delle merci;
  • identificativo del mezzo di trasporto;
  • luogo e data di partenza;
  • luogo e data di destinazione.

Vale anche come documento di trasporto.

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Ritiro della merce

Registro cronologico di carico e scarico

Al momento dell’invio della merce, il soggetto passivo italiano dovrà effettuare la registrazione del movimento sul registro di carico e scarico, scaricando le merci precedentemente ricevute per la lavorazione.

Conti d’ordine

Contabilmente, la restituzione di merci di terzi in lavorazione non incide nè sul reddito nè sul capitale, ma deve essere rilevata in bilancio per via della sua portata informativa, tramite i conti d’ordine, per tenere memoria contabile dei beni aziendali che si trovano presso terzi.

Compilazione del riepilogo Intrastat

Alle scadenze previste dalla normativa il soggetto passivo italiano deve provvedere a compilare il modello Intrastat, che si compone di due parti:

  • Modello Intra 1-bis Cessioni di beni, da compilare ai soli fini statistici;
  • Modello Intra 1-quater Servizi resi, da compilare ai soli fini fiscali.
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