Novità normative

Dal 1º gennaio 2013 decorrono automaticamente gli interessi di mora per i pagamenti effettuati oltre 30 giornidalla scadenza ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente, comunque non superiore a 60 giorni, salvo casi particolari, senza obbligo di alcun preavviso di inadempimento o sollecito da parte del creditore. A stabilirlo è una nuova disposizione (D.Lgs. n. 192/2012 di recepimento della Dir. n.2011/7/UE) in tema di lotta ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che integra una norma già in vigore (D.Lgs. n. 231/2002).

Interesse mora

Ambito soggettivo

Nella nozione di impresa sono consideratianchei lavoratori autonomi professionisti, con la precisazione, contenuta nella Direttiva, che tale assimilazione vale solo per gli interessi di mora per i ritardati pagamenti e non per altre finalità.

Finalità

La finalità perseguita è quella di tutelare l’azienda creditrice che, per far fronte alla limitata liquidità conseguente a pagamenti non puntuali, dovrebbe ricorrere a finanziamenti esterni, particolarmente penalizzanti in un periodo di crisi strutturale come l’attuale, come pure quella di disincentivare il debitore a ritardare i pagamenti, considerati i bassi tassi di interesse.

Ambito oggettivo

Gli interessi di mora decorrono per tutti i contratti conclusi dal 1º gennaio 2013:

  1. con clausola contrattuale: dal giorno successivo dalla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto, senza alcun preavviso di inadempimento al debitore;
  2. senza clausola contrattuale: senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, decorsi:
    • 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
    • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, se non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;
    • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento prima delle merci o della prestazione del servizio;
    • 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica di conformità della merce o della prestazione dei servizi alle previsioni contrattuali, sempre nel caso in cui il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Interesse mora

Determinazione degli interessi

Gli interessi legali di mora sono pari altassodi riferimento della Bce, pubblicato ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale,maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento per i primi sei mesi dell’anno è quello in vigore il 1º gennaio dello stesso periodo, mentre il tasso del semestre successivo corrisponde a quello in vigore al 1º luglio. Gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera.

Aspetti Contabili

Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo il termine contrattuale o legale ad un tasso di interesse prestabilito e quindi maturano in capo al creditore indipendentemente dalla sua volontà, che potrebbe addirittura essere contraria per non compromettere i rapporti commerciali con il cliente.
Pertanto, il creditore, per ogni transazione commerciale, dovrà calcolare gli interessi di mora dal giorno della scadenza fino alla data di chiusura dell’esercizio, valutare la possibilità di incasso e stimarne eventuali svalutazioni.
Il debitore che ritarda il pagamento, a sua volta, dovrà corrispondere gli interessi di mora, salvo che non sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
Ne consegue che creditore e debitore, ai fini civilistici, per una chiara esposizione di bilancio, dovranno effettuare le scritture di assestamento considerando che gli interessi di mora maturano in base al principio di competenza, con riferimento al periodo di maturazione.

Interessi mora

Aspetti fiscali

IVA

Ai fini IVA, gli interessi di mora sono esclusi (art. 15, c. 1, n. 1, Decreto IVA) e sulle fatture e ricevute di importo superiore a 77,47 euro va apposta la marca da bollo da 1,81 euro.
Ai fini fiscali, vale, inoltre, il principio di cassa: ne consegue che, ottemperati gli adempimenti civilistici nel rispetto della competenza economica, gli interessi attivi di mora diventano imponibili e gli interessi passivi di mora deducibili nell’esercizio in cui vengono incassati o pagati.