Novità normative |
Dal 1º gennaio 2013 decorrono automaticamente gli interessi di mora per i pagamenti effettuati oltre 30 giornidalla scadenza ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente, comunque non superiore a 60 giorni, salvo casi particolari, senza obbligo di alcun preavviso di inadempimento o sollecito da parte del creditore. A stabilirlo è una nuova disposizione (D.Lgs. n. 192/2012 di recepimento della Dir. n.2011/7/UE) in tema di lotta ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che integra una norma già in vigore (D.Lgs. n. 231/2002). |
Ambito soggettivo |
Nella nozione di impresa sono consideratianchei lavoratori autonomi professionisti, con la precisazione, contenuta nella Direttiva, che tale assimilazione vale solo per gli interessi di mora per i ritardati pagamenti e non per altre finalità. |
Finalità |
La finalità perseguita è quella di tutelare l’azienda creditrice che, per far fronte alla limitata liquidità conseguente a pagamenti non puntuali, dovrebbe ricorrere a finanziamenti esterni, particolarmente penalizzanti in un periodo di crisi strutturale come l’attuale, come pure quella di disincentivare il debitore a ritardare i pagamenti, considerati i bassi tassi di interesse. |
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Ambito oggettivo |
Gli interessi di mora decorrono per tutti i contratti conclusi dal 1º gennaio 2013:
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Determinazione degli interessi |
Gli interessi legali di mora sono pari altassodi riferimento della Bce, pubblicato ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale,maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento per i primi sei mesi dell’anno è quello in vigore il 1º gennaio dello stesso periodo, mentre il tasso del semestre successivo corrisponde a quello in vigore al 1º luglio. Gli interessi di mora sono calcolati su base giornaliera. |
Aspetti ContabiliGli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo il termine contrattuale o legale ad un tasso di interesse prestabilito e quindi maturano in capo al creditore indipendentemente dalla sua volontà, che potrebbe addirittura essere contraria per non compromettere i rapporti commerciali con il cliente. |
Aspetti fiscali |
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IVA |
Ai fini IVA, gli interessi di mora sono esclusi (art. 15, c. 1, n. 1, Decreto IVA) e sulle fatture e ricevute di importo superiore a 77,47 euro va apposta la marca da bollo da 1,81 euro. |
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