(DIRETTIVA 2010/45/UE  – LEGGE DI STABILITA’ DEL 24.12.2012 N. 228)

Premesso che:

facendo seguito alle numerose problematiche sorte a causa del recepimento della normativa europea a decorrere dal 1.1.2013, in merito alla numerazione delle fatture la risoluzione n. 1 dell’Agenzia delle entrate del 10.01.2013 precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
…omissis… Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Anche se l’obbligo non persiste nel rilascio imminente FreeGEST darà comunque la possibilità di adottare il sistema di numerazione composto da numero fattura/anno/sezionale attraverso l’attivazione di un nuovo parametro.

Rimangono attive tutte le altre disposizioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.

Qui di seguito affrontiamo due tematiche che, per chi rientra in tali casistiche, potrebbero comportare qualche modifica alle impostazioni di FreeGEST:

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE: per tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “inversione contabile”.

OPERAZIONI EXTRA-UE: per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

CONTENUTO DELLA FATTURA: in fattura diventa obbligatorio indicare il numero di partita IVA del cliente nazionale (già indicato ma solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge), il numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE, il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o profes­sione.

ANNOTAZIONI IN FATTURA PER SPECIFICHE OPERAZIONI

 – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura “inversione contabile”;
– per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”;
– per le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all’art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”;
– per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell’art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura “operazione esente”;
– per le operazioni soggette al regime del margine deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte”, “regi­me del margine oggetti da antiquariato o da collezione”, “regime del margine – agen­zie di viaggio”.

OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse charge” (es. con­tratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, ces­sioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l’annotazione “inver­sione contabile”.
Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “autofatturazione”.

RIEPILOGO RIFERIMENTO DA INDICARE (art. 21 co. 6, 6-bis e 6-ter, D.P.R. 633/1972)

INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA
Tipologia di operazione Indicazione da porre in fattura
Operazione imponibile Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di euro
Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/1972 Operazione non imponibile
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427 Operazione non imponibile (*)
Operazione esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6) Operazione esente
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972 Operazione non soggetta
Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato Ue Inversione contabile
Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue Operazione non soggetta
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85 Regime del margine – Beni usati
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 Regime del margine – Oggetti d’arte
Cessione di oggetti d’antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 Regime del margine – Oggetti d’antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 regime del margine – Agenzie di viaggio
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972 Autofatturazione
Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell’art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972 Inversione contabile
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell’art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972 Inversione contabile
(*) L’indicazione non è contenuta nell’art. 21 in commento, bensì nell’art. 46, co. 2, D.L. 331/1993.