L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le nuove disposizioni introdotte dal ‘‘Decreto Sviluppo’’ relative alla soppressione della scheda carburante per chi effettua rifornimenti con mezzi di pagamento elettronici.
Che cos’è la scheda carburante?
La fornitura di carburante per autotrazione, effettuata in Italia, presso esercenti di impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti IVA, nell’esercizio di impresa, arte o professione è documentata dalla scheda carburante, soggetta a specifiche norme relative alla sua compilazione e registrazione.
La scheda carburante è un documento sostitutivo della fattura: esso serve a documentare, ai fini fiscali, l’acquisto di carburante e rappresenta una deroga al principio generale, secondo il quale, per ogni operazione rilevante ai fini IVA, deve essere emessa la relativa fattura, che dà diritto alla detrazione dell’imposta assolta al momento dell’acquisto ed alla deduzione del costo, ai fini delle imposte dirette.
Una seconda eccezione al principio generale è rappresentata dal divieto imposto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere fattura per le cessioni di carburante.
Riassumiamo brevemente le caratteristiche richieste per la corretta tenuta della scheda carburante:
- Compilazione di una scheda per ogni veicolo e per ogni periodo di liquidazione IVA
- Acquisti validi: solo quelli da impianti di distribuzione stradali ed autostradali ma non in self service o comunque senza adeguate informazioni sulla destinazione d’uso del carburante
- Dati obbligatori:
- dati del veicolo: costruttore, modello targa;
- dati dell’acquirente: nome cognome o ragione sociale, partita IVA;
- data del rifornimento;
- corrispettivo totale comprensivo di IVA;
- dati dell’esercente dell’impianto, ubicazione e firma;
- chilometri percorsi alla fine del mese o trimestre.
Le novità del «Decreto Sviluppo»
La nuova norma (D.L. n. 70/2011), in deroga a quanto sopra esposto, esonera dall’obbligo della tenuta della scheda carburante i soggetti passivi IVA (imprenditori o lavoratori autonomi) che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Esonero utilizzo scheda carburanti: condizioni
Vincoli per l’impresa/ lavoratore autonomo
Posto che i due sistemi di certificazione (scheda carburante o esonero) sono alternativi, si può fruire dell’esonero della scheda carburante se sono contestualmente rispettate le condizioni poste in capo sia all’impresa o professionista sia agli enti emittenti le carte elettroniche.
- il metodo scelto (scheda carburante o esonero) deve essere unico per ciascun soggetto IVA e per tutto il periodo di imposta, la scheda carburante può essere abbandonata solo se per tutti i rifornimenti dell’anno e per lo stesso veicolo o per tutti i veicoli appartenenti all’impresa si utilizzi la stessa forma di pagamento con carte elettroniche: anche un solo pagamento in contanti fa decadere dall’esonero. I soggetti che effettuano pagamenti in contanti o con metodi ‘‘misti’’ (ad esempio, con carte di credito e contanti) sono tenuti, pertanto, all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti effettuati nel periodo di imposta.
- nel caso in cui contestualmente all’acquisto di carburante vengano effettuati anche altri acquisti di diverso genere (ad esempio olio, lavaggio), al fine di separare le spese, l’acquisto del carburante deve avvenire con una transazione distinta. Tuttavia, non è necessaria la destinazione esclusiva della carta per l’acquisto del carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.
- le banche;
- la società Poste Italiane S.p.a.;
- le imprese di investimento collettivo del risparmio;
- le società di gestione del risparmio;
- gli altri operatori finanziari.
Essi devono essere:
- soggetti agli obblighi di tracciabilità mediante le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
- residenti nel territorio dello Stato o dotati di una stabile organizzazione in Italia.
Verificate le sopracitate condizioni, prima di adottare la procedura di esonero dalla tenuta della scheda carburante.
Documentazione delle operazioni
Le semplificazioni introdotte (esonero della tenuta della scheda carburante) devono comunque assicurare una serie di elementi necessari a consentire il diritto alla detrazione IVA e la deducibilità del costo nella misura spettante al soggetto acquirente.
In particolare, nella circolare è ribadito che detti elementi sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, esercente l’attività di impresa o un’arte o professione e per garantire all’Ufficio, anche in una eventuale operazione di controllo, l’inerenza dell’acquisto rispetto all’attività svolta.
Al tal fine, è richiesto che l’estratto conto della carta abbia un ‘‘contenuto minimo’’, in particolare, che:
– il mezzo di pagamento utilizzato per l’acquisto del carburante sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
– dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, tra cui la data del rifornimento del carburante, l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante, l’ammontare del corrispettivo.
Sistemi a confronto
Alla luce di tutti i chiarimenti presentati, la scelta del nuovo sistema indurrà ad una valutazione di convenienza in base al numero delle operazioni da rilevare, posto che si dovranno adottare nuove procedure amministrative e contabili. La scheda carburante, pur dovendo essere gestita singolarmente per ogni veicolo, comporta una sola registrazione contabile, mensile o trimestrale, indipendentemente dal numero dei rifornimenti.
Altri dubbi sull’adozione della nuova procedura
Nonostante le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, permangono ancora incertezze circa l’adozione della nuova procedura (esonero della scheda carburante).
Non è chiaro se si debba procedere alla registrazione contabile in base all’estratto conto mensile della carta di credito, se, invece, debba essere fatta una registrazione per ogni rifornimento sulla base delle ricevute di pagamento oppure se sia possibile effettuare una registrazione riepilogativa con apposito documento di sintesi.
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