L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le nuove disposizioni introdotte dal ‘‘Decreto Sviluppo’’ relative alla soppressione  della scheda  carburante per chi effettua rifornimenti con mezzi di pagamento  elettronici.

Che cos’è la scheda carburante?

La fornitura di carburante per autotrazione, effettuata in Italia, presso  esercenti di impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti IVA, nell’esercizio di impresa, arte o professione è documentata dalla scheda carburante, soggetta a specifiche norme relative alla sua compilazione e registrazione.
La scheda carburante è un documento sostitutivo della fattura: esso serve a documentare, ai fini fiscali, l’acquisto di carburante  e rappresenta  una deroga al principio generale, secondo  il  quale, per ogni operazione  rilevante ai fini IVA,  deve  essere  emessa  la relativa fattura, che dà diritto alla detrazione dell’imposta assolta al momento dell’acquisto ed alla deduzione  del costo, ai fini delle imposte dirette.
Una seconda  eccezione al principio generale è rappresentata dal divieto imposto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere  fattura per le cessioni di carburante.

Riassumiamo brevemente le caratteristiche richieste per la corretta tenuta della scheda carburante:

  • Compilazione di una scheda per ogni veicolo e per ogni periodo di liquidazione IVA
  • Acquisti validi: solo quelli da impianti di distribuzione stradali ed autostradali ma non in self service o comunque senza adeguate informazioni sulla destinazione d’uso del carburante
  • Dati obbligatori:
    • dati del veicolo: costruttore, modello targa;
    • dati dell’acquirente: nome cognome o ragione sociale, partita IVA;
    • data del rifornimento;
    • corrispettivo totale comprensivo di IVA;
    • dati dell’esercente dell’impianto, ubicazione e firma;
    • chilometri percorsi alla fine del mese o trimestre.

Le novità  del  «Decreto Sviluppo»

La nuova norma (D.L. n. 70/2011), in deroga a quanto sopra esposto, esonera dall’obbligo della tenuta  della scheda  carburante i  soggetti passivi IVA (imprenditori o lavoratori autonomi) che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Esonero utilizzo scheda carburanti: condizioni

Vincoli  per l’impresa/ lavoratore autonomo

Pur restando valido il sistema tradizionale della scheda  carburante, la circolare precisa che ne possono  essere  esonerati  solo coloro che effettuano acquisti di carburante esclusivamente  con mezzi di pagamento  elettronici (carte di credito, carte di debito o carte prepagate).
Posto che i due sistemi di certificazione (scheda  carburante o esonero) sono alternativi, si può  fruire dell’esonero  della scheda  carburante  se  sono  contestualmente rispettate  le condizioni poste  in capo  sia all’impresa o  professionista sia agli enti emittenti  le carte elettroniche.

I vincoli a cui deve attenersi l’impresa o il lavoratore autonomo  sono sostanzialmente due:

  • il  metodo  scelto  (scheda  carburante  o  esonero) deve  essere  unico  per  ciascun soggetto IVA e per tutto il periodo di imposta, la scheda carburante può essere abbandonata solo se per tutti i rifornimenti dell’anno e per lo stesso veicolo o per tutti i veicoli  appartenenti all’impresa si utilizzi la stessa forma di pagamento  con carte elettroniche: anche un solo pagamento  in contanti fa decadere dall’esonero. I soggetti che effettuano pagamenti in contanti o con metodi ‘‘misti’’ (ad esempio,  con carte di credito e contanti) sono tenuti, pertanto, all’adozione della scheda  carburante per tutti gli acquisti effettuati nel periodo di imposta.
  • nel caso in cui contestualmente all’acquisto di carburante  vengano effettuati anche altri acquisti di diverso genere  (ad esempio  olio, lavaggio), al fine di separare  le spese, l’acquisto del carburante deve avvenire con una transazione distinta. Tuttavia, non è  necessaria la destinazione esclusiva della carta per l’acquisto del carburante, potendo  il medesimo  mezzo di pagamento  essere  utilizzato anche per effettuare altri acquisti.

Gli intermediari emittenti le carte di credito, di debito e prepagate sono:

  • le banche;
  • la società Poste Italiane S.p.a.;
  • le imprese di investimento collettivo del risparmio;
  • le società di gestione del risparmio;
  • gli altri  operatori finanziari.

Essi devono essere:

  • soggetti agli obblighi di tracciabilità mediante  le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
  • residenti nel territorio dello Stato o dotati di una stabile organizzazione in Italia.

Verificate le sopracitate condizioni, prima di adottare la procedura di esonero  dalla tenuta della scheda  carburante.

Documentazione delle operazioni

Le semplificazioni introdotte (esonero della tenuta  della scheda  carburante)  devono  comunque  assicurare una serie di elementi necessari a consentire il  diritto alla detrazione IVA e la deducibilità del costo nella misura spettante  al soggetto acquirente.
In particolare, nella circolare è ribadito che detti elementi sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona  fisica o giuridica, esercente  l’attività  di impresa o un’arte o  professione  e  per  garantire all’Ufficio,  anche  in una  eventuale  operazione  di controllo, l’inerenza dell’acquisto rispetto all’attività svolta.
Al  tal fine, è richiesto che  l’estratto conto  della carta abbia un  ‘‘contenuto minimo’’, in particolare, che:
– il mezzo di pagamento  utilizzato per l’acquisto del carburante sia intestato al soggetto che esercita l’attività  economica, l’arte o la professione;
– dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano  tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, tra cui la data del rifornimento del carburante, l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante, l’ammontare del corrispettivo.

Sistemi a confronto

Alla luce di tutti i chiarimenti presentati, la scelta del nuovo sistema indurrà ad una valutazione di convenienza in base al numero delle operazioni da rilevare, posto che si dovranno adottare nuove procedure  amministrative e contabili. La scheda  carburante, pur dovendo  essere  gestita singolarmente  per ogni veicolo, comporta una sola registrazione contabile, mensile o trimestrale, indipendentemente dal numero dei rifornimenti.

Altri  dubbi sull’adozione della nuova procedura

Nonostante  le indicazioni dell’Amministrazione  finanziaria, permangono  ancora incertezze circa l’adozione della nuova procedura (esonero della scheda  carburante).
Non è chiaro se si debba  procedere  alla registrazione contabile in base  all’estratto conto mensile  della carta di credito, se, invece, debba  essere  fatta una  registrazione per ogni rifornimento sulla base delle ricevute di pagamento  oppure se sia possibile effettuare una registrazione riepilogativa con apposito documento di sintesi.