• ragione sociale
  • sede legale
  • codice fiscale
  • partita IVA
  • posta elettronica certificata (PEC)
  • ufficio del registro dove si è iscritti
  • numero repertorio economico amministrativo (Rea)
  • capitale in bilancio (società di capitali)
  • l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento
  • eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali)
  • società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).
Partite IVA

L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.

E-Commerce

Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore (compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.

Sanzioni

Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie:

  • per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio;
  • per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.